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DIVIETO DI RILASCIARE AI PRIVATI CERTIFICATI DA ESIBIRE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. Articolo 40 d.p.r. 445/2000.

E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.

SI INFORMA

Che, a partire dal 1° gennaio 2012 gli Uffici Anagrafe e Stato Civile potranno quindi rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio

I certificati potranno essere rilasciati solo per l’esibizione a privati ed  in competente bollo + diritti di segreteria, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.

A solo titolo di esempio si riportano alcune delle pubbliche amministrazioni che non possono più rilasciare o richiedere ai privati certificati contenenti fatti, stati o qualità personali da produrre o prodotti a/da  altre P.A. o gestori di servizi pubblici:   

Enti statali, Regioni, Province, Comuni, Asl, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Agenzie del territorio,  delle Entrate, Camere di Commercio, Asl, Inps ed altri enti previdenziali, Università,  Scuole pubbliche di ogni ordine e grado e scuole paritarie, Società che gestiscono servizi pubblici (parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti ecc…) ...

Normativa di riferimento:

-         Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012)

-         D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa)

-         Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011

-         Circolare del Ministero dell’interno n. 33 del 23 dicembre 2011

Allegato: testo art 15 legge 183_2011 CERTIFICAZIONI PA.doc
Allegato: direttiva_ministro_n14 CERTIFICAZIONI PA.pdf
Allegato: Circolare n. 33 2011 CERTIFICAZIONI PA.pdf

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